La legge italiana tutela il lavoratore mediante l’ente INAIL, che si prende carico del suo indennizzo nelle malattie professionali e negli infortuni sul lavoro. Si definisce malattia professionale quello stato morboso di alterazione fisica connessa all’ attività lavorativa che ne compromette la capacità. La malattia professionale INAIL è riconosciuta come causa di servizio, sia quando rientra nell’elenco malattie tabellate, sia se non rientra nella lista delle malattie tabellate, purchè il lavoratore ne dimostri la causa e l’ effetto direttamente correlato e causato dall’attività lavorativa.
Le denunce delle malattie “non tabellate” sono aumentate mentre vi è una diminuzione delle malattie “tabellate”. Ad esempio, le malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico, che sono all’oggi classificate malattie “non tabellate”, sono regolate mediante le direttive INAIL 80/97 che ha di fatto facilitato l’ onere della prova, ovvero la dimostrazione che la malattia sviluppata nel tempo dal lavoratore abbia avuto origine dall’attività lavorativa.
Per ciò che concerne gli infortuni l’iter è pressochè lo stesso.
Chi sono gli aventi diritto
I lavoratori tutelati dall’INAIL per l’insorgere di una malattia professionale, sono dipendenti pubblici e privati, parasubordinati, ed alcune tipologie di lavoratori autonomi, come ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti.
Come funziona
Qualora la malattia professionale, o l’infortunio riscontrato determinino l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, l’astensione viene pagata dall’INAIL a decorrere dal giorno di denuncia esposto all’ente.
Per poter accedere a tale diritto è necessario che la propria condizione sia elencata nelle malattie INAIL tabellate o non tabellate e fronte della presentazione del certificato-denuncia da parte del lavoratore al datore di lavoro che dev’essere presentato all’INAL dal datore di lavoro.
Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
Il Lavoratore che sviluppa una malattia professionale, o è vittima di infortunio, è obbligato a consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o infortunio, il certificato medico (medico di base, specialista o a seguito di infortunio/trauma la dichiarazione del pronto soccorso) entro 15 gg dalla manifestazione. Tale certificato deve contenere informazioni che in modo inequivocabile pongano la patologia o l’infortunio, nella condizione di essere causata od essere effetto del lavoro svolto.
Le nuove disposizione relative al certificato INAIL 2018 “infortunio e malattia professionale” prevedono che i certificati una volta compilati dal medico o struttura sanitaria che per primo ha prestato l’assistenza al lavoratore, debbano essere trasmessi per via telematica all’INAIL e all’ASL.
Resta comunque a carico de datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio INAIL online entro 2 giorni e la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni. Il datore di lavoro deve indicare obbligatoriamente nella denuncia il codice fiscale del lavoratore.
L’INAIL, a seguito della ricezione della documentazione relativa alla denuncia della malattia professionale o infortunio del lavoratore, convocherà il lavoratore presso una delle sue sedi per sottoporlo a visita medica.
In caso di aggravamento la revisione dell’invalidità può essere fatta entro 15 anni dalla domanda di riconoscimento della malattia professionale da parte del lavoratore.
- In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta: si è soggetti ad una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).
- In caso di mancante o errata indicazione del codice fiscale del lavoratore, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro € 25,82 (L. 251/1982, art. 16).
- Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177):
- Denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta: da euro 1290 a euro 7745;
- L’obbligo della denuncia da parte del medico è previsto dall’art. 139, del DPR 1124/65 e la sua omissione è sanzionata.
Come dev’ essere compilato il certificato medico
Il medico certificatore deve compilare il certificato medico INAIL malattia professionale o infortunio. Tale Certificazione va poi trasmessa per via telematica direttamente all’INAIL e rilasciare al lavoratore, la ricevuta dell’avvenuta trasmissione contenente il N° identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi che sono stati indicati nell’attestazione medica. Il certificato deve contenere:
DATI DEL LAVORATORE: nome e cognome, età, residenza, CODICE FISCALE, occupazione o mansione lavorativa
DATI DEL DATORE DI LAVORO: nominativo e ragione sociale della ditta
CONTENUTO
- Luogo, giorno e ora in cui è avvenuto l’infortunio o è stata riscontrata la Malattia Professionale
- Natura e causa accertata o presunta della malattia e delle circostanze nelle quali si è presentata, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.
- Stato di salute del lavoratore
- Conseguenze probabili della malattia
- Prognosi
Indennità riconosciuta dall’INAIL
- cure ambulatoriali
- prestazioni riabilitative e fisioterapiche
- indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in base al grado e al tipo di menomazione del danno biologico
- assegno di incollocabilità
- speciale assegno continuativo mensile
- cure idrofangotermali e soggiorni climatici
- fornitura di protesi, ortesi e presidi
- assegno per assistenza personale continuativa (infermieristica)
rendita di passaggio (in caso di silicosi o asbestosi)
L’INAIL e le prestazioni fisioterapiche
L’INAIL eroga prestazioni di riabilitazione non ospedaliera ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, sia in forma diretta tramite i propri centri, sia in forma indiretta, avvalendosi di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate convenzionate con l’Inail. Le prestazioni di riabilitazione motoria e di fisiochinesiterapia facilitano il reintegro dell’integrità psico-fisica dell’assistito attraverso un più tempestivo recupero delle funzioni lese e la valorizzazione delle capacità residue.
Le prestazioni economiche sono corrisposte anche se il datore di lavoro non è in regola con gli obblighi contributivi, ad eccezione del caso dei lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti) e sono erogate tramite pagamento da parte dell’INPS.
Tabella INAIL danno Biologico
La Tabella INAIL danno biologico per infortunio e malattia professionale, art.13 del Dlds. 38/2000 prevede un erogazione sotto forma di capitale per le menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 16% e una erogazione sotto forma di rendita per le menomazioni superiori al 16%.
Nello specifico in base alla alla Tabella Menomazioni l’INAIL indennizza l’assicurato:
- danno biologico INAIL tra 1% e 5%: nessun indennizzo
- danno biologico INAIL tra il 6% e 15%: indennizzo in capitale
- danno biologico INAIL tra il 16% e 100%: indennizzo in rendita più un’ ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali (riduzione o abolizione della capacità lavorativa) commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione
Come funziona la visita fiscale
La malattia professionale INAIL qualora venga riconosciuta al lavoratore, esonera il lavoratore dalla reperibilità negli orari visita fiscale solo per i dipendenti pubblici.
I dipendenti privati hanno l’obbligo di rispettare la reperibilità durante gli orari visite fiscali e la possibile esclusione dei privati, può essere sancita dalla sola contrattazione collettiva se fosse presente la specifica clausola nel CCNL di appartenza.
Come fare ricorso se non viene riconosciuta la causa di servizio
L’assicurato, entro 3 anni dalla notifica della decisione INAIL per il mancato riconoscimento della malattia professionale può fare Ricorso e chiedere di essere sottoposto ad una visita medica collegiale tra il medico dell’INAIL e il proprio medico di fiducia, quest’ultimo a spese dell’assicurato. Se non si riceve risposta entro 60 giorni o se si riceve risposta negativa, si può fare un ricorso giudiziale al Giudice del Lavoro, sempre nel termine dei 3 anni dalla notifica della decisione INAIL.